Regolamento

Approvato il 31 ottobre 2020 in occasione della 85a Assemblea Generale


INTRODUZIONE E PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità operative di AVIS in conformità di quanto fissato dallo Statuto, fonte primaria, cui questo regolamento fa espresso riferimento.

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

L’AVIS, è stata fondata l’11 maggio 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946.
Avis è una Organizzazione di Volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS) e una Rete Associativa Nazionale (RAN).
Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini 23.

Art. 2 Soci

c.1 L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata, previa domanda scritta presentata dall’aspirante socio, nelle modalità predisposte da AVIS Nazionale.

c.2 Il donatore o aspirante tale è iscritto alla sede comunale del comune di residenza salvo sua diversa richiesta. Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.

c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o equiparata.

c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l’istanza di adesione del socio.

c.5 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all’AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o Equiparate, l’elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti…) o, in alternativa, la scheda di rilevazione della consistenza associativa compilata secondo le modalità definite dall’AVIS Nazionale. Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.

c.6 Un’Avis sovra ordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovra ordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto l’iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c.7 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

c.8 La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

c.9 La perdita della qualifica di socio, analiticamente disciplinata nell’art.7 comma 9 dello Statuto, da parte di un socio persona giuridica per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta l’assoluto divieto di utilizzare la denominazione Avis e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento. in ogni caso, l’efficacia della perdita della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell’associazione locale.

Art. 3 Attività

c.1 Avis svolge tutte le attività elencate e contemplate nell’art.3 dello Statuto purché compatibili con quanto disposto dal Codice del Terzo settore per quanto attiene le Reti Nazionali e alle modifiche del Codice Civile che dovessero intervenire a seguito della piena applicazione del Codice del Terzo settore.

Art. 4 Diritti dei soci

c.1 Il socio ha diritto:

a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
b) alla tutela dei propri dati personali;
c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
d) all’elettorato attivo e passivo;
e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche.
f) ad esaminare i libri sociali, secondo le modalità definite da apposita circolare emanata dal Presidente;
g) alla tutela dei dati personali di cui l’Associazione è in possesso, la stessa deve porre in essere ed attuare tutte le misure necessarie previste dalle normative vigenti.

Art. 5 Doveri dei soci

c.1 soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché dei protocolli adottati e dalla necessità e/o conformità nell’esercizio delle attività delle persone giuridiche derivante dalla programmazione della raccolta regionale e/o provinciale concordata.

c.5 I soci, sia persone fisiche che giuridiche, sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi.

c.6 La qualifica di socio non donatore, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 dello Statuto, si perde in caso di cessazione di ogni attività associativa, senza giustificato motivo, per un periodo di oltre un anno e decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

c.7 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

c.8 Il socio deve:
a) dichiarare eventuale esistenza di rapporti economici con l’Associazione;
b) rifiutare compensi di qualsiasi natura che possano essere ricondotti all’attività donazionale;
c) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
d) fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
e) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
f) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
g) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

Art. 6 Logo e segni distintivi dell’associazione

c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

c.2 L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. È fatto assoluto divieto a tutti, con esclusione di Avis Nazionale, di apportare modifiche, anche parziali, al logo istituzionale.

c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Nazionale che, anche su segnalazione di qualunque socio, potrà adottare tutti i provvedimenti opportuni previsti dallo statuto fino alla proposta della perdita della qualifica di socio.

Art. 7 Benemerenze associative

c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.

c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:

a) Dopo 3 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
b) Dopo 5 anni di iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
c) Dopo 10 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
d) Dopo 20 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
e) Dopo 30 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
f) Dopo 40 anni d’iscrizione all’AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
g) Alla cessazione dell’attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione almeno 120 donazioni.

c.4 Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.

c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.

c.6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerenze come segue:

a) dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;
b) dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;
c) dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
d) dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni

c.7 Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

c.8 È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

Art. 8 Modalità di partecipazione alla vita associativa

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.

c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:

a) i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
b) i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;
c) la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
d) il nominativo del Capo delegazione;
e) copia del verbale, copia dei bilanci, copia dei verbali della Commissione Verifica Poteri e relativi allegati dell’Assemblea Regionale.

c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Regionale. All’uopo il capo delegazione può formalmente affidare tale compito ad altro componente la delegazione.

c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.

c.5 I componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti di AVIS Nazionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.

c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Generale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

c. 7 La carica di componente della Commissione Verifica Poteri è incompatibile con qualsiasi carica associativa di pari livello.

Art. 9 Costituzione ed adesione delle associazioni locali

c.1 La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politicoamministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.

c. 2 Le persone fisiche—in numero non inferiore a 21—in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 possono costituire un’Avis Comunale o di base, divenendone soci. Il numero dei soci non potrà scendere al di sotto di 7 pena la perdita della dello stato di ETS ai sensi dell’art.32 commi 1 e 1 bis del D. Lgs 117/2017.

c.3 L’Avis Provinciale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno 3 Avis Comunali, di base o equiparate, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea Provinciale dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche delle medesime Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati nell’Assemblea Provinciale stessa dai delegati eletti in sede di assemblea comunale o equiparate.

c.4 L’Avis Regionale del territorio amministrativo corrispondente è costituita da almeno tre soci persone giuridiche tra Avis Provinciali ed equiparate e Avis Comunali, ivi ricomprese, costituite nella forma di ODV – rappresentate in Assemblea dai loro Presidenti – nonché dai soci persone fisiche iscritti alle Avis Comunali, di base o equiparate di quel territorio, rappresentati dai delegati eletti nelle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate.

c.5 Le quote associative dovute all’AVIS Nazionale sono stabilite dall’Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.

c.6 Il versamento delle quote associative, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 aprile e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.

c.7 Le quote relative ai soci persone giuridiche saranno versate in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 10 Organi

c.1 Tutti gli organi di cui all’articolo 8 dello Statuto Nazionale hanno sede presso gli uffici dell’AVIS Nazionale.

c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, se non diversamente disciplinata, avviene con voto palese. Tutte le espressioni di voto riguardanti soci persone fisiche vanno obbligatoriamente assunte con voto segreto.

c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.

c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere

Art. 11 L’assemblea generale degli associati

c.1 La sede dell’Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Consiglio Nazionale.

c.2

La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea Generale, ai sensi dell’articolo 9 comma 6 dello Statuto Nazionale, deve essere inviata prioritariamente a mezzo pec, posta elettronica ordinaria e in mancanza delle stesse a mezzo servizio postale.
La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche avviene con le stesse modalità previste per le persone giuridiche per il tramite delle Avis Regionali e/o Equiparate.

c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’AVIS Nazionale, oppure presso l’Avis Regionale di riferimento.

c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell’Assemblea.

c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

Art. 12 Consiglio nazionale: Funzionamento e competenze

c.1 I seggi in Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il metodo d’Hondt e cioè dividendo il numero dei soci di ogni Avis Regionale per 1, 2, 3, 4….sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti fino all’assegnazione di tutti i Consiglieri.

c.2 Tuttavia, al fine di assicurare quanto previsto dall’articolo 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri nazionali stabilito dall’Assemblea sia superiore a 22, nell’assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali.

c.3 Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si può strutturare in aree dipartimentali, che vengono definite ed eventualmente integrate con apposita delibera.

Art. 13 Comitato esecutivo nazionale: funzionamento e competenze

c.1 Il Segretario Generale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell’articolo 19.

c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo.

Art. 14 Collegio dei revisori dei conti: funzionamento e competenze

c.1 Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale.

c.6 I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Nazionale e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 15 organo di controllo

c.1 L’Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea Nazionale, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile.

c.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017. Nell’ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all’art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l’organo di controllo dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

c.4 L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell’Organo di controllo partecipano di diritto all’Assemblea Generale degli Associati relazionando per quanto di loro competenza e vengono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 16 collegio nazionale dei probiviri: funzionamento e competenze

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
Il ricorso introduttivo, ovvero il primo scritto difensivo, se si tratta del resistente, deve contenere l’elezione di domicilio per le comunicazioni relative al procedimento; è ammessa, allo scopo, anche la sola indicazione di un recapito fax o PEC.

c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3

Il Presidente, accertata la non manifesta inammissibilità, trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso, corredato dai documenti e di tutti i mezzi di prova ritenuti necessari e contenente anche eventuali domande riconvenzionali, purché connesse o collegate ai fatti dedotti nel ricorso principale.
In caso di manifesta inammissibilità il Presidente emette decreto di archiviazione ritualmente notificato alla parte nei successivi sette giorni.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, nomina il relatore, fissa la data del dibattimento e provvede alla convocazione del Collegio dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. È obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione, esperibile anche a mezzo di procuratore speciale munito di procura scritta per conciliare. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile in sede di decisione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all’Organo competente.

c.7 Il Collegio, anche d’ufficio, adotta i provvedimenti istruttori, ivi compresa l’eventuale chiamata di terzi, ritenuti utili ai fini della decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

c 8 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.

c.9 Il giudizio deve essere definito entro novanta giorni – salvo proroga esplicitamente deliberata dal Collegio.
La decisione che definisce il giudizio, adeguatamente motivata, deve essere depositata entro quindici giorni e comunicata nei successivi sette giorni alle parti, al Presidente dell’AVIS Nazionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.

c.10 L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.11 L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 dello Statuto Nazionale. Il Giudice dell’impugnazione ha piena cognizione del processo nei limiti di quanto dedotto nel grado precedente, e con la decisione finale può confermare, annullare o modificare il provvedimento impugnato.

c.12 La parte che vi abbia interesse, sia nel primo che nel secondo grado, può chiedere in via provvisoria, nelle more della decisione definitiva, i provvedimenti cautelari ritenuti necessari per tutelare l’esito della decisione finale ad eccezione delle ipotesi di cui alla lettera d del successivo comma 14.
Sulla richiesta provvede il Collegio, previa convocazione delle parti. Nei casi di particolare urgenza o di ritenuta opportunità, il Presidente o il componente del Collegio da lui delegato, adotta, anche senza preventiva convocazione delle parti, i provvedimenti ritenuti necessari. In tali casi i detti provvedimenti andranno confermati, modificati o revocati dal collegio nel contraddittorio delle parti entro il termine di giorni 15.
Il provvedimento, adeguatamente motivato, che decide sulla richiesta cautelare emesso in primo grado può essere reclamato entro 15 giorni dalla sua comunicazione innanzi all’organo giurisdizionale di secondo grado, il quale dovrà decidere entro i 30 giorni successivi.

c.13 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado.

c.14 Le sanzioni sono costituite dalla:
a) censura scritta;
b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall’attività associativa;
d) espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.

c.15 Il Segretario Generale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.

c.16 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.

c.17 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

Art. 17 Giurì nazionale: funzionamento e competenze

c.1 Il ricorso avanti al Giurì Nazionale, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.

c.2 Avanti al Giurì si applicano le norme procedurali previste per il Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.3 Il Giurì Nazionale è Giudice di secondo grado, ma può esercitare, su richiesta congiunta di tutte le parti interessate alla controversia, attività giurisdizionale di unico grado, nelle controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e gli associati persone giuridiche a tutti i livelli.

c.4 Le parti, ricevuto il ricorso con pedissequo decreto di fissazione Udienza, devono entro 15 giorni dalla comunicazione manifestare la loro adesione al giudizio in unico grado. In difetto di comunicazione il silenzio sarà inteso come diniego al ricorso per saltum e il Presidente del Giurì provvederà a rimettere, entro i successivi 5 giorni, gli atti al competente collegio dei probiviri.

Art. 18 Obbligatorietà giurisdizione interna

c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

Art. 19 Norme amministrative e finanziarie

c.1 AVIS Nazionale e le Avis sottordinate sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato (Articoli 13 e 15 D. Lgs 117/2017), disciplinate dall’art. 22 dello Statuto di AVIS Nazionale e dai corrispondenti articoli delle Avis sottordinate.
Precisamente:

a) Libro degli associati o aderenti;
b) Libro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri “organi sociali”;
e) I libri di cui alle lettere a, b, c sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione mentre i libri di cui alla lettera d sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

Art. 20 bilancio sociale

c.1 LAVIS Nazionale, con apposito atto deliberativo del Consiglio Nazionale, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e sue successive integrazioni.

c.2 Le Avis sottordinate, pur in ossequio della propria autonomia, sono tenute ad osservare le prescrizioni inerenti la raccolta dei dati, finalizzata alla stesura del Bilancio Sociale sulla scorta di apposite direttive annualmente emanate.

Art. 21 Cariche

c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

c.2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.

c.3 I Presidenti delle Avis Provinciali non possono essere componenti dell’Ufficio di Presidenza Regionale.

c.4 Fatte salve le norme previste dal codice civile, non possono comunque far parte dello stesso organo associativo delle Avis Provinciali, Regionali e Nazionale e dell’Ufficio di Presidenza delle Avis Comunali parenti o affini fino al secondo grado nonché coniugi o conviventi.

c.5 Il titolare di una qualunque carica associativa diviene incompatibile in caso di mancata astensione in occasione dell’adozione di atti e/o provvedimenti nei casi di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, di affari, di lavoro nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’associazione o che possa essere di pregiudizio per la stessa.

Art. 22 Regolamento delle Avis territoriali

c.1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in contrasto con il presente Regolamento. Alle Avis sovra ordinate è demandato il potere di verifica su detta conformità.

c.2 In assenza dell’adozione di Regolamenti locali, il presente Regolamento viene applicato a ciascun livello associativo.

Art. 23 Norme elettorali

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 24 Data e indizione delle elezioni

c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.

Art. 25 Elettorato attivo

c.1 Ogni socio persona fisica – ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 2 dell’articolo 6 dello Statuto Nazionale – esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

Art. 26 Elettorato passivo

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base, delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per l’Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea Regionale o Equiparata e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di Base, dell’Avis Comunale o Equiparata, dell’Avis Provinciale o Equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, dell’Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale.

c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente dell’Organo di Controllo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. All’atto della presentazione della candidatura la domanda del proponente, in forma di autocertificazione, dovrà essere corredata da dichiarazione antimafia, dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali passate ingiudicato e di carichi pendenti, nonché l’assenza di incompatibilità di cui all’articolo 21 commi 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento.

c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci present all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.

c.7 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

Art. 27 Candidature

c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o Equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.

c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

c.3 Nella valutazione delle candidature relative alla composizione dell’Organo di Controllo si dovrà tener conto prioritariamente delle competenze del candidato nell’ambito del mondo del volontariato, dell’economia sociale e del Terzo Settore. Le stesse dovranno essere indicate nella domanda di candidatura.

c.4 Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.

c.5 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata.

c.6 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

Art. 28 Competenze della commissione verifica poteri

c.1 A ciascun livello associativo territoriale l’Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea Generale degli Associati, dal comma 6 dell’articolo 8 del presente Regolamento.

c.2 L’Avis Regionale, per le Avis Comunali e di Base o Equiparate, potrà stabilire il numero dei soci al di sotto del quale i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.

c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea territoriale di riferimento.

c.4 È cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima.

c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 8, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni effettuate ed oggettivamente documentate con riferimento all’anno precedente.

c.6 La Segreteria locale interessata – nonché quella Nazionale, per quanto di sua competenza – provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.

c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.

c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea.

c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.

c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.

Art. 29 Norme applicative sulla composizione degli organi sociali

c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell’AVIS Nazionale e di ciascuna Avis territoriale.

c.2 Nelle Avis di Base e nelle Avis Comunali o Equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

c.3 L’Assemblea ordinaria di Avis Provinciale dell’anno precedente a quella elettiva stabilisce le modalità di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale; tali modalità potranno prevedere l’applicazione del metodo d’Hondt, in analogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale.
In alternativa l’Assemblea potrà deliberare di procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.
In assenza di variazioni apportate restano confermate le modalità precedentemente adottate.

c.4 Nelle Avis Provinciali o Equiparate l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – di suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.

c.5 Nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l’assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.

c.6 In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l’Avis Comunale, di Base o Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.

c.7 L’assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o Equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d’Hondt, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o Equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o Equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o Equiparate.

c.8 Per le Avis Regionali o Equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola provincia o nelle quali l’Avis sia presente in una sola provincia, l’assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o Equiparate.

c.9 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.10 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito secondo l’ordine dell’elenco dei non eletti risultante dal verbale assembleare.

Art. 30 Verifica dei quorum ed espressioni di voto palese

c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’articolo 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

c.2 Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

c.4 In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.

c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi.
In particolare:
a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;

c) ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – di altri associati Persone Giuridiche.

c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione.

Art. 31 Il comitato elettorale

c.1 L’Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari.

c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente articolo 28;
b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle Avis Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
e) affigge – nel luogo delle elezioni – le liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
h) procede allo spoglio delle schede;
i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte dell’interessato.

c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale.

c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 30.

Art. 32 Votazioni

c.1 I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti.

c.2 Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o Equiparate potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell’assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

c.3 L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
b) l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
c) all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
d) le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

c.4 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

Art. 33 Ricorsi contro i risultati delle elezioni e le decisioni del comitato elettorale

c.1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

c.2 . La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 31. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

c.3 Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

c.4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

Art. 34 Norma finale

c.1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione nelle more di approvazione degli schemi tipo delle Avis territoriali.

c.2 Le norme dei regolamenti delle Avis territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadono e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.

c.3 Per quanto riguarda AVIS Nazionale si applica l’art. 15 del presente Regolamento nonché quanto disposto dal vigente art. 30 del D. Lgs 117/2017.
In presenza dei presupposti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, all’Organo di Controllo verrà affidata la revisione legale dei conti.
Per le Avis Regionali, le Avis Provinciali, le Avis Comunali e le Avis di Base, laddove siano superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Organo di Controllo, anche monocratico, secondo le prescrizioni ed i compiti di cui al succitato art. 30. Per le predette strutture associative, qualora non vengano superati i limiti di cui all’art. 30 del D. Lgs. 117/2017, dovrà essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti secondo le prescrizioni e con i poteri previsti dallo Statuto in vigore alla data di approvazione del D. Lgs. 117/2017.